Il 16 agosto è stata pubblicata la Circolare Operativa della misura Transizione 5.0 che fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
Le linee guide sono articolate in 9 capitoli, approfondendo:
- determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
- esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici;
- requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili;
- indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH);
- procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
- procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
- procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
- modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
- esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Misurazione dei risparmi energetici ex ante ed ex post
Con riferimento alla determinazione dei risparmi energetici, la ratio degli esempi è ben definita. Se il o i beni acquistati fanno parte di una linea, si può considerare questa linea come processo interessato. Se invece gli investimenti fanno riferimento a beni che appartengono a più linee, occorre fare riferimento all’intero processo produttivo. Se gli investimenti sono realizzati in linee che ricadono in più di un processo produttivo, occorre far riferimento all’intera struttura produttiva.
Nel dettaglio, nel caso di investimenti realizzati attraverso la sostituzione di beni o tramite ampliamento, la determinazione delle prestazioni energetiche ex ante è calcolata sulla base di misurazione o stima operata attraverso l’analisi, tracciabile, dei carichi energetici.
In particolare:
- per le imprese costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
- per le imprese costituire da più di 12 mesi, qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione attraverso l’ausilio di un software, analisi di mercato ecc.);
- per le imprese costituite da più di 6 mesi e da meno di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull’intera annualità;
- per le imprese di nuova costituzione, attive da meno di 6 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto o che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di 6 mesi dall’avvio del progetto di innovazione, i consumi energetici sono determinati tramite la determinazione dello scenario controfattuale individuando almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato nei 5 anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione, la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati e la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato sommando i consumi energetici annui dei beni alternativi individuati.
Le prestazioni energetiche ex post, invece, sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali realizzati.
Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene facente parte di un nuovo processo interessato, il risparmio energetico dovrà essere calcolato rispetto a uno scenario controfattuale dato dal medesimo processo ovvero dalla struttura produttiva dove, in luogo del bene agevolato, sia considerato un componente che rappresenti l’alternativa di mercato.
Energia elettrica da fonti rinnovabili: autoproduzione e massimali costi ammissibili
In riferimento all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili la circolare definisce per fabbisogno energetico della struttura produttiva, il “fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche riferibili alla medesima struttura produttiva”, attestate da opportune evidenze documentali, quindi si verificheranno:
- le fatture dell’energia elettrica, relative alla specifica struttura produttiva, riferite all’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto;
- qualora la struttura produttiva abbia avviato l’attività in un lasso di tempo inferiore ai 12 mesi antecedenti la data di avvio della realizzazione del progetto, è consentito stimare i consumi di energia elettrica riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili;
- per le imprese neocostituite o che hanno avviato l’attività da meno di tre mesi dalla presentazione della comunicazione verranno presi a riferimento i consumi previsti nell’analisi controfattuale.
In attesa della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, ribadendo i requisiti noti, come efficienza minima e origine comunitaria del prodotto, le linee guida evidenziano che i moduli dovranno essere dotati di:
- un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto;
- certificazioni ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001 rilasciate al produttore dei moduli.
Nel capitolo dedicato, sono inoltre definiti i massimali dei costi ammissibili per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo la forbice dettagliata nella tabella in calce per ciascuna fonte energetica.

Sul principio del DNSH, al momento non si riscontrano novità rispetto a quanto già presente nel decreto attuativo, ricordiamo, infatti, che sul tema si attende un nuovo provvedimento (un decreto direttoriale) che dovrebbe integrare il decreto attuativo con le nuove aperture ottenute dal Governo nelle interlocuzioni con la Commissione Europea.
