logo italiacomfidi
logo italiacomfidi
Servizi
PER INTERMEDIARI FINANZIARI
Profilo
Comunicazione
Contatti
05/08/2025

Polizze catastrofali per le imprese: obblighi e sanzioni

Italia Comfidi intende comunicare l'entrata in vigore dell'obbligo, rivolto a tutte le aziende italiane, di stipulare una assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali per poter accedere alle misure di contribuzione pubblica (tra cui la garanzia statale).

POLIZZE CATASTROFALI: OBBLIGHI E SANZIONI

Con l'approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2025, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, l'adempimento dell'obbligo di assicurazione sarà valutato come requisito di accesso alle agevolazioni ovvero alle misure di contribuzione pubblica.

SOGGETTI INTERESSATI

Si ricorda che l’obbligo assicurativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111,legge n. 213/2023) e disciplinato dal D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.

Sono escluse dall’obbligo assicurativo le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità.

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

  • l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e non dipende dalla sezione del Registro delle imprese dalla sezione nella quale sono iscritte;
  • se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa;
  • non sono obbligate a stipulare l'assicurazione le imprese che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile ma che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

SANZIONI

La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma ha effetti molto rilevanti in merito all’accesso ai contributi pubblici.

In particolare, l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese ostacolerà l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura.

Ne consegue che il rispetto dell'obbligo assicurativo dovrà necessariamente essere soddisfatto e dimostrato per l'invio di qualsiasi istanza a valere sulla pubblica contribuzione tramite la presentazione da parte dell’impresa di copia della polizza citata.

SCADENZE

I termini perentori previsti per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali sono ad oggi fissati:

  • al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, se non classificabili come piccole o microimprese);
  • al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della predetta raccomandazione 2003/361/CE (si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).
Torna indietro

News correlate

Sede legale

Direzione generale

Dati societari

Made by Sinaptic
menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram